Il D.L. 77/2021, meglio noto come “Decreto Semplificazioni-bis”, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, ha introdotto nel nostro ordinamento importanti disposizioni che mirano a semplificare, razionalizzare ed accelerare la generalità delle procedure ad evidenza pubblica o, esclusivamente, quelle inerenti agli interventi previsti e finanziati dal PNRR, nell’ottica di un concreto rilancio dell’economia all’indomani della grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19.
Le Principali Novità
Diverse le novità introdotte, tra cui il ricorso a strumenti atti a velocizzare la valutazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, per alcune specifiche grandi opere, mediante la previsione di una procedura speciale che vede protagonista un Comitato ad hoc istituito – sino al 31/12/2026 – presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (vd. artt. 44 e 45).
Sono stati introdotti incentivi all’occupazione giovanile e femminile e dei disabili (vd. art. 47). In particolare:
- le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti sono tenute a rispettare l’obbligo di allegare alla domanda di partecipazione alla gara o alla propria offerta copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale;
- le aziende pubbliche e private che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100 sono tenute a consegnare alla stazione appaltante – entro 6 mesi dalla conclusione del contratto – una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- possibilità di prevedere di requisiti necessari e premiali dell’offerta, specificamente orientati a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani (con età inferiore a trentasei anni), con obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare la presenza di almeno il 30% di occupati di genere femminile e giovanile e con applicazione di penali in caso di violazione;
- possibilità di prevedere ulteriori criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta.
Tra le ulteriori novità: potenziamento delle funzioni e delle responsabilità attribuite al RUP; ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’acquisto di beni e servizi informatici sopra soglia, nonché di servizi di connettività strumentali alla realizzazione del PNRR in materia di e-procurement, indette entro il 31 dicembre 2026; applicazione della disciplina processuale già prevista per le infrastrutture strategiche, con maggior rigore nei requisiti in presenza dei quali il Giudice Amministrativo può accogliere le richieste di misure cautelari; reintroduzione dell’appalto integrato, con affidamento congiunto della progettazione definitiva/esecutiva e dell’esecuzione delle opere; incentivazione degli strumenti di progettazione elettronica (vd. art. 48); poteri sostitutivi del RUP esercitabili entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto; efficacia del contratto con la stipulazione; premi di accelerazione e valore delle penali (vd. art. 50); onere per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori attraverso le unioni di Comuni, le province, le città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia, in un’ottica di incentivazione dell’aggregazione della committenza (vd. art. 52).
Nell’ambito delle misure di razionalizzazione e semplificazione applicabili alla generalità delle procedure ad evidenza pubblica, si segnala l’art. 49 che ha, significativamente, riformato la disciplina del subappalto, prevedendo, inter alia, che:
- non si applica più il limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate in subappalto;
- fino al 31 ottobre 2021 la percentuale di attività subappaltabile è pari al 50% dell’importo complessivo di lavori, servizi e forniture;
- dal 1° novembre 2021 è rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara le prestazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario;
- dal 1° novembre 2021 è prevista la responsabilità del subappaltatore in solido con l’aggiudicatario in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto.