L’ARERA (l’Autorità di Regolazione per la gestione per Energia, Reti e Ambiente), in considerazione della grave emergenza sanitaria in corso, attraverso la Delibera 158/2020/R/rif ha fissato le regole per l’applicazione delle riduzioni tariffarie in materia Tari, a cui gli Enti locali dovranno attenersi in fase di redazione del Piano Tariffario 2020.
Di particolare interesse sono le indicazioni fornite sull’applicazione della tariffa per le utenze non domestiche, che, in ragione dei diversi Decreti, hanno subito inevitabilmente il maggior impatto sotto l’aspetto economico.
L’ARERA pratica una destinazione tra le utenze non domestiche, suddividendole in diversi gruppi di attività, in funzione dei periodi di sospensione disposti per decreto.
Le utenze non domestiche sospese
All’articolo 1 della delibera, l’Autorità individua tre gruppi.
a. Al primo gruppo appartengono tutte quelle attività per cui è stata disposta la sospensione e la successiva riapertura dai provvedimenti governativi atti a contrastare l’emergenza sanitaria. Rientrano in questo primo gruppo, ad esempio, le cartolerie e le librerie. Per tali attività, l’ARERA ha previsto la possibilità di applicare una riduzione del coefficiente di produttività dei rifiuti KD, in proporzione ai giorni di chiusura (pc) dell’attività, considerato che la Tariffa Variabile ai sensi del DPR 158/1999 si calcola:
TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap),
dove Kd(ap)min < Kd(ap) < Kd(ap)max
Kd(ap)min = Kd(ap)min * [(365-pc)/365]
Kd(ap)max = Kd(ap)max * [(365-pc)/365].
b. Il secondo gruppo di utenze non domestiche individuato dall’Autorità, è costituito da attività anch’esse sospese dal provvedimento governativo, ma per cui non è stata autorizzata la successiva riapertura. Rientrano in tale gruppo, a titolo esemplificativo, attività come parrucchieri, barbieri, estetisti, negozi al dettaglio.
In tal caso la riduzione è consentita applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%.
c. Un terzo gruppo è costituito dalle attività per cui, invece, non è stata disposta la sospensione, ma hanno deciso spontaneamente di chiudere. In questo gruppo, rientrano, ancora a solo titolo esemplificativo, gli uffici, gli studi professionali, le agenzie. In tal caso, l’Ente territorialmente competente dovrà provvedere a individuare i giorni di chiusura sulla base dei quali applicare la riduzione della quota variabile della tariffa secondo uno dei criteri individuati dall’Autorità per i precedenti gruppi.
Le altre utenze non domestiche
All’articolo 2, l’ARERA rivolge l’attenzione alle attività che non sono state soggette a sospensione nella fase di emergenza sanitaria. In tal caso, la possibilità di ottenere agevolazioni tariffarie sulla Tari è demandata, di fatto, agli Enti territorialmente competenti. Sono gli Enti ad avere la facoltà di decidere se concedere o meno delle agevolazioni e in quale modalità. L’Autorità fornisce genericamente come indicazione agli Enti di “riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti”.